Il comma 8 ter dell'art. 5 della L.P. n. 10/1988, aggiunto dall'art.9, comma 2, della L.P. 18/2011 stabilisce che "in caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico di due formalità consecutive a seguito di successione ereditaria di veicoli tra privati, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è dovuta solo per l'ultima formalità". Per l'applicazione dell'agevolazione prevista dal citato comma era stato individuato, fra gli altri, il requisito della pluralità di eredi. A seguito di interpretazione estensiva si è eliminato il vincolo della pluralità di eredi al fine di ricomprendere anche la fattispecie di erede unico nell'ambito applicativo di tale disposizione. Pertanto, l'unico erede può presentare istanza di rimborso presso l'Ufficio provinciale ACI - PRA qualora gli sia stata applicata l'IPT per entrambe le formalità (sia quella a favore degli eredi, che quella a favore dell'unico intestatario finale del veicolo).