L'art. 13 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 è intervenuto aggiungendo al comma 6-ter dell'art. 4 della L.P. 10/1998 la previsione dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'esenzione verrà applicata per i primi 5 anni ai veicoli immatricolati nuovi.
Ai sensi della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, si intende per "veicolo elettrico ibrido" un veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell’energia installate a bordo:
a) un carburante di consumo,
b) un dispositivo di accumulazione dell’energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano/generatore ecc.).