Si comunica che l'art.16 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n.214 del 23 dicembre 2011 - pubblicata sulla G.U. n.300 del 27/12/2011 – ha disposto che per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW.
Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta. L'anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l'anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della costruzione.
Trattandosi di tributo statale, ulteriori informazioni possono essere richieste agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.