Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto Legge n. 133 dd. 30 novembre 2013, ha stabilito che la seconda e ultima rata IMU 2013 in scadenza al 16 dicembre 2013 relativa all’abitazione principale (salvo per le cosiddette case di lusso) non è dovuta.
Si ricorda che:
- la prima rata era già stata precedentemente abrogata;
- per abitazione principale si intende l’ UNICA unità immobiliare catastale di tipo abitativo (categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11) nella quale il contribuente (proprietario, usufruttuario e titolare di altri diritti reali) ha la propria residenza anagrafica e la dimora abituale;
- comprese nell’abitazione principale vanno considerate anche le eventuali pertinenze, cioè i fabbricati delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie;
- l’IMU relativa all’abitazione principale è invece dovuta per gli alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni cosiddette di lusso) e relative pertinenze.
- il comma 5 dell'art. 1 prevede inoltre che l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile, per cui la seconda rata è stata abolita, deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014. I comuni del Trentino per cui l'aliquota del 2014 differisce dalle aliquote di base sono: Cavedago, Nomi, Besenello e Nave San Rocco.
Si ricorda che per gli altri fabbricati e per le aree edificabili la seconda rata è dovuta.
Per informazioni più dettagliate si rimanda al testo del
decreto
pubblicato in gazzetta ufficiale.