L’iscrizione del fermo del veicolo al PRA, disposto dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, non sospende l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
Non si procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2017, come disposto dal comma 6-septies dell’art. 4 della L.P. n. 10 del 1998.