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DEFINIZIONE AGEVOLATA

 

ATTENZIONE: il termine per l'invio della richiesta di carichi definibili è scaduto.

 

 

Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per l'eventuale adesione del contribuente alla DEFINIZIONE AGEVOLATA.

 

INFORMAZIONI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

 

L’art. 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha introdotto alcune disposizioni in materia di Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdeR).

La normativa non pone alcun automatismo in ordine all’applicazione di detta misura agevolativa, lasciando agli enti territoriali la facoltà di aderirivi da esercitarsi nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio, mentre è dovuta la sanzione.

 

QUALI SONO I DEBITI DEFINIBILI

  • quelli contenuti in atti/ingiunzioni di pagamento, relativi a carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

QUALI SONO I DEBITI NON DEFINIBILI

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’art 16 del regolamneto (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

ENTI ADERENTI

  • PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E RELATIVE AGENZIE:
    • AGENZIA DEL LAVORO (ADL)
    • AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (APPA)
    • AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI (APPAG)
    • AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE)
    • AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI (APROFOD)
    • AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (ADEP)
    • AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA (APAPI)
  • COMUNE DI TRENTO
  • COMUNE DI CALDONAZZO

COME ADERIRE E RELATIVA MODULISTICA

 

1. Richiesta carichi definibili (entro il 30 settembre 2023)

Il contribuente, entro il 30 settembre 2023, invia tramite PEC la richiesta dei carichi definibili all’indirizzo definizioneagevolata@pec.trentinoriscossionispa.it utilizzando il modello per le persone fisiche titolari del debito  PF.pdf o quello per le persone giuridiche/ altre casistiche PG.pdf .

Le istanze relative ai debiti contenuti in avvisi di accertamento già esecutivi alla data del 30.06.2022 e non ancora affidati a Trentino Riscossioni S.p.A., dovranno essere rivolte al Comune titolare del credito seguendo le indicazioni previste dal medesimo sul proprio sito istituzionale.

 

Solo per il Comune di Caldonazzo il termine per la presentazione della richiesta è il 2 ottobre 2023.

 

2. Comunicazioni posizioni definibili (entro il 29 febbraio 2024)

Trentino Riscossioni S.p.A. comunica al debitore, entro il 29 febbraio 2024, (via PEC o mediante messa a disposizione dei dati su specifico portale) l’ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

 

 

Solo per il Comune di Caldonazzo la comunicazione delle posizioni definibili avverrà entro 30 giorni dalla richiesta di cui al punto precedente.

 

 

3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (entro 30 giorni dal ricevimento delle pendenze definibili)

Il contribuente può aderire alla definizione agevolata entro i 30 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione o alla messa a disposizione delle pendenze definibili, utilizzando la dichiarazione che verrà pubblicata indicando il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, in conformità con quanto riportato nella sezione “Modalità di Pagamento”.

 

Modello per la richiesta di adesione alla definizione agevolata

 

4. Comunicazione degli importi e modalità di pagamento (entro 30 giorni dall’adesione alla definizione agevolata)

Trentino Riscossioni S.p.A., entro i 30 giorni successivi al ricevimento della “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

Modalità di pagamento

  • versamento unico : entro il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione al debitore;
  • versamento nel numero massimo di ventiquattro rate :
    • la prima e la seconda di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al trentesimo e sessantesimo giorno successivo alla comunicazione al debitore;
    • le restanti ventidue rate , di pari ammontare, con scadenza all’ultimo giorno di ogni mese successivo al secondo versamento. L’importo di ogni rata successiva alle prime due non può in ogni caso essere inferiore ad euro 100,00;

 

Avvertenze

  • In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni , dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza.
  • La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Trentino Riscossioni S.p.A. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
  • Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata.
  • Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale .
  • E' esclusa la compensazione con crediti del debitore.
  • A seguito della presentazione della “Richiesta carichi definibili”, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione. In caso di mancata presentazione della “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, gli obblighi di pagamento riprendono immediatamente a decorrere.

 

Procedure cautelari ed esecutive in corso

Trentino Riscossioni S.p.A., relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

 

Rinuncia al contenzioso pendente

Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinato all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

 

RICHIESTA INFORMAZIONI

 

 

Per chiedere informazioni : definizioneagevolata@trentinoriscossionispa.it

 

Per l'invio di istanze/domande esclusivamente sulla casella di posta certificata definizioneagevolata @pec.trentinoriscossionispa.it

 

 

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