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Addizionale provinciale all'IRPEF

  1. Introduzione
  2. Normativa

Introduzione

L' addizionale Regionale all'Irpef , in Italia, è una quota tributaria aggiuntiva all'IRPEF , dovuta dal 1998 alla Regione/Provincia Autonoma in cui il cittadino italiano lavoratore dipendente abbia il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.

È stata introdotta dall'art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

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Normativa

 

Le aliquote e le altre agevolazioni applicabili in materia di Addizionale provinciale all'Irpef sono consultabili nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  www.finanze.gov.it , nell’area “Fiscalità regionale e locale – Addizionale regionale all’Irpef”, accedendo alla sezione “Aliquote applicabili”.

 

ANNI 2020 - 2021

Il legislatore provinciale, per gli anni d’imposta 2020 e 2021, con l’art. 1 della LP 23/12/2019, n. 13 ha confermato l’aliquota nazionale dell’1,23% per i redditi sino a 55.000 euro. Per la parte di reddito eccedente 55.000 euro è invece prevista l’aliquota dell’1,73% .

Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 è prevista la deduzione di 15.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro .

 

ANNO 2019

Il legislatore provinciale, per l’anno d’imposta 2019, non ha modificato l’aliquota nazionale dell’1,23%.

Per l’anno d’imposta 2019 resta confermata la deduzione di 20.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 20.000 euro , prevista sin dal 2016 dall’art. 2 della LP 30/12/2015, n. 21.

 

ANNO 2018

Il legislatore provinciale, per l’anno d’imposta 2018, non ha modificato l’aliquota nazionale dell’1,23%. A decorrere dal 2018 non è più prevista la detrazione di 252 per figli a carico , in quanto la medesima agevolazione concorrerà alla quantificazione delle quote che compongono l’assegno unico per la famiglia.

Per l’anno d’imposta 2018 resta quindi confermata la deduzione di 20.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 20.000 euro , prevista sin dal 2016 dall’art. 2 della LP 30/12/2015, n. 21.

 

ANNO 2017

Il legislatore provinciale, per l’anno d’imposta 2017, non ha modificato l’aliquota nazionale dell’1,23%. Oltre alla conferma della deduzione di 20.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 20.000 eur o, è stata introdotta (art. 3 della legge provinciale 29/12/2016, n. 20), a beneficio dei soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 55.000 euro e con figli fiscalmente a carico , una detrazione di 252 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico .

Si riporta la norma in questione: art. 3 della legge provinciale 29/12/2016, n. 20:

“Per l’anno d'imposta 2017, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 55.000 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 252 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta”.

 

ANNO 2016

 Il legislatore provinciale non ha modificato per l'anno d'imposta 2016 l'aliquota dell'addizionale, che resta quella nazionale dell'1,23%, ma ha introdotto (art. 2 della legge provinciale 30/12/2015, n. 21) una deduzione di 20.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 20.000 euro .

I soggetti con reddito imponibile superiore a 20.000 euro applicheranno l’aliquota dell’1,23% sull’intero imponibile.

Si riporta di seguito la norma in questione: Art. 2 della LP 30/12/2015, n. 21 (Disposizioni relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

"1. Per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 20.000 euro.

2. Per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 20.000 euro".

 

ANNO 2015

Il citato art. 2 della L.P. n. 1/2014 (riduzione di 0,73 punti di aliquota per i redditi fino a 15.000 €) riguarda esclusivamente l'anno di imposta 2014 e non si applica per il 2015.

Per quanto riguarda l'anno di imposta 2015, la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015, pubblicata nel b.u. 31 dicembre 2014, n. 52, straord. n. 1), all'articolo 16 (Agevolazione a favore dei titolari di reddito da pensione) prevede che "Il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2014 è incrementato per l'esercizio finanziario 2015 di un importo di 6.000.000 di euro per il riconoscimento di agevolazioni relative all'addizionale regionale all'IRPEF a favore di titolari di redditi da pensione. Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione".

L'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno di imposta 2015 è quindi quella nazionale dell'1,23% per tutti i soggetti diversi dai titolari di redditi da pensione.

Per quanto invece riguarda i soli titolari di redditi da pensione, l'articolo 1 della legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4, pubblicata sul b.u. 10 marzo 2015, n. 10, suppl. n. 3 ed in vigore dal 25 marzo 2015, ha introdotto all'art. 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 i commi 1 bis e 1 ter, secondo cui:

“1 bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, è ridotta a zero , ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

1 ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente”.

 

ANNO 2014

Per l'anno 2014, l'articolo 1 della Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8, pubblicata nel B.U. 30 settembre 2014, n. 39, ha modificato l'articolo 2 della Legge provinciale n. 1/2014 prevedendo la riduzione di 0,73 punti percentuali per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro.

Pertanto, per l'anno 2014 i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 15.000 euro applicheranno l'aliquota dello 0,50%, mentre i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef superiore a 15.000 euro continueranno ad applicare l'aliquota dell'1,23% sull'intero imponibile.

Si riporta di seguito l'articolo 2 della Legge provinciale n.1/2014, come modificato dall'articolo 1 della Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8:

“1. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2014 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di 0,73 punti percentuali per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 15.000 euro.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro rimane in ogni caso invariata l'aliquota prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011”.

 

ANNI 2011 - 2013

L'articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha aumentato l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef dallo 0,9% all'1,23% a decorrere dall'anno d'imposta 2011.

Pertanto, l'addizionale regionale all'Irpef per i soggetti con domicilio fiscale nella Provincia Autonoma di Trento è determinata a decorrere dall'anno d'imposta 2011 e fino all'anno d'imposta 2013 in misura pari all'1,23%.

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