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IMIS - Imposta immobiliare semplice

  1. Introduzione
  2. Pagamenti
  3. Normativa

Introduzione

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), che dal 2015 sostituisce integralmente l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).

Legge Provinciale 14/2014

L’IMIS introduce delle novità rispetto all’IMU. La più significativa prevede l’invio, da parte di ciascun Comune, dell’imposta già calcolata e dei modelli F24 precompilati in modo da agevolare il cittadino nel pagamento dell’imposta. A tal proposito, si evidenzia che ogni Comune ha emesso gli avvisi con i prospetti di calcolo riferiti ad una certa data (data aggiornamento), specificata in ogni informativa. E’ onere del cittadino verificare la correttezza dei dati riportati nel prospetto e, in caso di inesattezze, provvedere all‘immediata segnalazione al Comune al fine di correggere la propria posizione. Qualora l’importo indicato sia errato, questo non impedirà al Comune di recuperare la differenza dell’imposta dovuta (senza l’applicazione di sanzioni e interessi). Qualora l’errore di calcolo fosse dovuto a variazioni intervenute dopo la data aggiornamento e/o ad omissioni o inadempimenti da parte del cittadino (ad es. mancati accatastamenti, mancata comunicazione del diritto ad ottenere agevolazioni/esenzioni in base al regolamento), assieme al recupero della maggiore imposta vi sarà anche l’applicazione di sanzioni e interessi.

A questo proposito il Consorzio dei Comuni ha messo a disposizione un’applicazione web per calcolare autonomamente l’imposta e stampare i relativi modelli F24 precompilati.

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Pagamenti

CHI DEVE PAGARE

 

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. Con riferimento a queste ultime, devono pagare anche i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale. Nel caso di contratto di leasing è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell’immobile (locatario finanziario).

 

Se più persone sono titolari del medesimo diritto reale sullo stesso immobile ogni contitolare deve pagare l’imposta in proporzione alla propria quota.

 

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QUANTO PAGARE

 

L’imposta dovuta corrisponde al risultato del calcolo “ aliquota x valore catastale”. L’aliquota è determinata dal Comune. Il valore catastale viene calcolato come “ rendita catastale x coefficiente moltiplicatore fissato per legge” . Per facilitare il calcolo dell'imposta, il valore catastale ai fini IMIS viene indicato in ciascun estratto catastale.

Per l’abitazione principale e fabbricati assimilati

Per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.

L’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (al massimo due pertinenze appartenenti alla categoria catastale C/2, C/6, C/7), a valere per il 2015, è determinata da ciascun regolamento comunale. Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta (determinata sul possesso annuale, in caso di un minor possesso va ridotta proporzionalmente) da sottrarre all’imposta stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

Per le aree edificabili e situazioni assimilate

L’imposta corrisponde al risultato del calcolo “aliquota x valore dell’area edificabile” . L’aliquota è indicata dal Comune (si veda la tabella riepilogativa in prima pagina). Il valore dell’area edificabile corrisponde al risultato del calcolo “ valore in commercio a metro quadro x metri quadri dell’area” . Il Comune ha individuato i valori di riferimento per metro quadro delle aree edificabili suddividendo in zone omogenee il territorio comunale. I valori per metro quadro relativi alle diverse zone territoriali sono presenti nel sito web di ciascun Comune.

Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio si intende la possibilità anche solo potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati. Un terreno si considera edificabile con l’adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale.

Si considerano assimilati ad area edificabile:

1. i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 ed F4, in attesa dell’accatastamento definitivo;

2. i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero;

3. le aree interessate da lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

Per i fabbricati strumentali all’agricoltura

Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una deduzione dalla rendita catastale pari ad euro 1.500.

Per fabbricato strumentale all’agricoltura si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l’annotazione catastale di ruralità.

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QUANDO PAGARE

 

L'IMIS è versata in autoliquidazione in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. I Comuni possono deliberare l’eliminazione dell’obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno.

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COME SI PAGA

 

L'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario o presso gli uffici postali. L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro. L’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore. Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15 euro.

 

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CODICI TRIBUTO F24

 

Come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate , i codici tributo da utilizzare al fine del pagamento dell'IMIS tramite F24 sono i seguenti:

3990: IMIS abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (*)

3991: IMIS altri fabbricati abitativi

3992: IMIS altri fabbricati

3993: IMIS aree edificabili

3994: IMIS sanzioni da accertamento

3995: IMIS interessi da accertamento

3996: IMIS sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso

* Si segnala, che i versamenti IMIS effettuati con il codice 3990   devono avvenire SENZA LA VALORIZZAZIONE DEL CAMPO "RATEAZIONE", CHE DEVE QUINDI RIMANERE IN BIANCO. Diversamente i versamenti non vengono accettati dal sistema.

 

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Normativa

Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice

-> Legge provinciale n.14 del 30/12/2014 (art. 1-14)

Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relativi a tributi locali

-> Circolare n.1 Dip. Finanze relativo al decreto interministeriale del 24/02/2016

 

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