L’imposta dovuta corrisponde al risultato del calcolo “
aliquota
x
valore catastale”.
L’aliquota è determinata dal Comune. Il valore catastale viene calcolato come “
rendita catastale
x
coefficiente moltiplicatore fissato per legge”
. Per facilitare il calcolo dell'imposta, il valore catastale ai fini IMIS viene indicato in ciascun estratto catastale.
Per l’abitazione principale e fabbricati assimilati
Per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.
L’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (al massimo due pertinenze appartenenti alla categoria catastale C/2, C/6, C/7), a valere per il 2015, è determinata da ciascun regolamento comunale. Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta (determinata sul possesso annuale, in caso di un minor possesso va ridotta proporzionalmente) da sottrarre all’imposta stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
Per le aree edificabili e situazioni assimilate
L’imposta corrisponde al risultato del calcolo
“aliquota
x
valore dell’area edificabile”
. L’aliquota è indicata dal Comune (si veda la tabella riepilogativa in prima pagina). Il valore dell’area edificabile corrisponde al risultato del calcolo “
valore in commercio a metro quadro
x
metri quadri dell’area”
. Il Comune ha individuato i valori di riferimento per metro quadro delle aree edificabili suddividendo in zone omogenee il territorio comunale. I valori per metro quadro relativi alle diverse zone territoriali sono presenti nel sito web di ciascun Comune.
Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio si intende la possibilità anche solo potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati. Un terreno si considera edificabile con l’adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale.
Si considerano assimilati ad area edificabile:
1. i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 ed F4, in attesa dell’accatastamento definitivo;
2. i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero;
3. le aree interessate da lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.
Per i fabbricati strumentali all’agricoltura
Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una deduzione dalla rendita catastale pari ad euro 1.500.
Per fabbricato strumentale all’agricoltura si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l’annotazione catastale di ruralità.