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Tassa per il diritto allo studio universitario

  1. Introduzione
  2. Pagamenti
  3. Normativa

Introduzione

La tassa per il diritto allo studio universitario è dovuta dagli studenti per l'iscrizione ai corsi dell'Università statale degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

Le funzioni relative all’accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché all’accertamento delle condizioni per l’esonero parziale o totale della tassa stessa sono svolte dall’Opera universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore ai sensi della normativa applicabile in materia.

Per ulteriori informazioni:  www.operauni.tn.it

 

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Pagamenti

CHI DEVE PAGARE

La tassa è dovuta dagli studenti per l’iscrizione ai corsi dell’Università statale degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

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QUANTO PAGARE

L'importo della tassa è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente. Entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente a quello di riferimento la Giunta Provinciale determina gli importi per ciascuna fascia, ai sensi della normativa statale.

Per l'anno accademico 2022/2023 sono confermati  gli importi della tassa provinciale per il diritto allo studio determinati con il provvedimento della Giunta provinciale n. 333 di data 03 marzo 2017 e le relative modalità di applicazione, in base al valore dell'indicatore di situazione economica equivalente ISEE nel modo seguente:

   

tabella calcolo tassa

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COME PAGARE

La tassa è corrisposta in unica soluzione all’atto dell'immatricolazione e dell’iscrizione ai corsi. L'Università di Trento provvede attualmente a riscuotere la tassa.

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ESONERI

L'art. 3 della L.P. n. 1/1997 prevede che, fermi restando i casi di esonero previsti dall'articolo 3, comma 22 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , la Giunta provinciale può determinare entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, sentita l'Opera universitaria, ulteriori casi generali di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1 a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attenendosi ai medesimi criteri applicabili in materia di godimento degli interventi per il diritto allo studio universitario. Stabilisce, altresì, che sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti portatori di handicap.

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CONTROLLI

Le funzioni relative all’accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché all’accertamento delle condizioni per l’esonero parziale o totale della tassa stessa sono svolte dall’Opera universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore ai sensi della normativa applicabile in materia.

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Normativa

La tassa è stata istituita dall’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed è regolamentata, per la Provincia Autonoma di Trento, dalla legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 .

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