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Addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica

  1. Introduzione
  2. Pagamenti
  3. Normativa

Introduzione

Il 10 gennaio 2012 la Giunta provinciale ha deliberato una proposta di legge provinciale finalizzata a non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina statale in materia.

Nelle more dell'approvazione di tale proposta di legge da parte del Consiglio Provinciale, la Giunta ha inoltre deliberato "di sospendere l'obbligo di versamento degli acconti relativi all'anno 2012 delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511."

Si riportano la  deliberazione della Giunta   che prevede la sospensione dell'obbligo di versamento degli acconti, nonché la  proposta di legge   che sarà sottoposta, per l'approvazione, al Consiglio Provinciale.

 

In data 7 febbraio 2012 il Consiglio Provinciale ha approvato la legge (L.P. 7 febbraio 2012, n. 2) che, introducendo l'art. 9-bis alla legge finanziaria provinciale per il 2012, azzera l'aliquota dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica ed autorizza il rimborso dei versamenti già effettuati a tale titolo. La  circolare di Trentino Riscossioni S.p.A.   chiarisce come inoltrare la richiesta di rimborso e specifica come l'azzeramento dell'aliquota non faccia venir meno gli altri obblighi di natura amministrativa previsti dalle norme statali e provinciali.

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Pagamenti

CHI DEVE PAGARE

L'addizionale provinciale all'accisa sull' energia elettrica viene applicata su ogni produzione e consumo di energia elettrica ed è dovuta da parte di soggetti definiti dal legislatore come "fabbricanti". Sono considerati fabbricanti , ai fini dell’imposizione, anche gli acquirenti di energia elettrica:

  • che l’acquistano per farne rivendita;
  • che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW;
  • che l'aquistano da due o piu' fornitori.

 I fabbricanti sono tenuti annualmente a presentare una dichiarazione di consumo contenente i dati analitici relativi a ciascun mese solare. Detto documento va presentato in originale all’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio ed in copia cartacea a Trentino Riscossioni Spa, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

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QUANTO PAGARE

Per ogni kWh di consumo di energia elettrica l'addizionale è dovuta nella misura di Euro 0,0093 per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.Le provincie hanno facoltà di incrementare detta misura fino a Euro 0,011362.

 

L'imposta è versata in rate di acconto entro il giorno 16 di ciascun mese (per il mese di agosto, la rata di acconto è versata entro il giorno 20),, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto.

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COME PAGARE

L'addizionale provinciale dev'essere corrisposta mediante versamento alla società Trentino Riscossioni Spa, via Romagnosi, 9 Trento. Al fine di agevolare i versamenti, sono predisposti, a cura della Trentino Riscossioni Spa, dei modelli di conto corrente prestampati, che sono inviati a tutti i fabbricanti (su ognuno è prestampato il mese di riferimento e la data di scadenza). L’eventuale rata di conguaglio a debito del fabbricante, dovrà essere versata, con l’apposito bollettino, improrogabilmente entro la scadenza del 16 marzo. Chi, in alternativa, intenda avvalersi del sistema di pagamento tramite bonifico bancario, dovrà utilizzare per il versamento degli acconti mensili, il modello "Ordine di pagamento", fornito dalla Trentino Riscossioni Spa. Qualora non siano disponibili i bollettini prestampati, il versamento dell'addizionale può avvenire tramite il

conto corrente postale n. 84671502

intestato a TRENTINO RISCOSSIONI SPA

 

mediante bonifico bancario intestato a

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

presso UNICREDIT SPA

IBAN: IT/11/A/02008/05364/000030088602     

 

Gli esercenti un’officina di energia elettrica destinata all’uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata corrispondono l’imposta mediante un canone annuo di abbonamento. Tale canone viene corrisposto a mezzo di c/c premarcato in un’unica soluzione avente scadenza il 31 gennaio di ogni anno.

L'importo risultante a seguito del calcolo va arrotondato all'unità di Euro inferiore se la parte decimale dell'importo dovuto è inferiore a 50 cents, all'unità di Euro superiore negli altri casi.

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Normativa

Decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20- articolo 6 (da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133). Articolo 11, legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. 

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