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Bollo auto

  1. Introduzione
  2. Pagamenti
  3. Normativa
  4. Controlli
  5. Modulistica/Circolari

Introduzione

La tassa automobilistica, detta bollo auto, è una tassa di possesso che è dovuta dai proprietari dei veicoli , dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in regime di solidarietà tra loro.

Dal 1 gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del medesimo contratto, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica.

La tassa automobilistica deve essere pagata a favore della Provincia Autonoma/Regione in cui risiede il proprietario del veicolo entro l'ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario, in un'unica soluzione per periodi fissi annuali, come prevede il D.M. 18 novembre 1998, n. 462 "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21/05/1955, n. 463.

La tassa è calcolata sulla base delle caratteristiche tecniche indicate sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento e il dovuto dipende dalla potenza del veicolo (espressa in Kilowatt o cavalli), dal tipo di veicolo e dalla classe di inquinamento (tariffe ridotte sono previste per gli Euro 5 e superiore, vedi in RIDUZIONI).

L’iscrizione del fermo del veicolo al PRA, disposto dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, non sospende l’obbligo di pagamento  della tassa automobilistica.

Al fine di una migliore comprensione della normativa e per assolvere i relativi adempimenti i contribuenti possono richiedere qualsiasi informazione a:

Sportello Bollo Auto di Trentino Riscossioni

Lo sportello Bollo Auto, situato in via Jacopo Aconcio 6, è aperto al pubblico dal lunedi al mercoledi dalle 9:00 alle 12:00 e giovedi dalle 9:00 alle 15:30 con orario continuato. Venerdì è chiuso.

Lo sportello telefonico, disponibile ai recapiti sotto indicati, è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.45.

Numero Verde 800901305 (attivo e gratuito da telefono fisso)

Telefono + 39 0461 495511 (attivo anche da cellulare)

Fax + 39 0461 495510

bolloauto@trentinoriscossionispa.it

 

Sportello ACI

Numero telefonico: 0461-016950

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

da telefono cellulare secondo le condizioni applicate dal singolo gestore

Numero fax: 0461-016951

richiedi assistenza

Informazioni riguardanti la tassa sono disponibili anche nei siti:

 

SERVIZIO SMS (RICORDA LA SCADENZA)

E’ attivo il servizio che permette di ricevere gratuitamente l’avviso di scadenza della tassa automobilistica via SMS sul telefono cellulare e via E-MAIL. Il servizio è attivo per le persone fisiche residenti in provincia di Trento, limitatamente ai veicoli con modalità di pagamento annuale.

Non può quindi essere utilizzato per i veicoli con modalità di pagamento quadrimestrale (es. autocarri, trattori stradali, veicoli adibiti a noleggio senza conducente). Attenzione! Chi si iscrive a questo servizio non riceverà l'equivalente nota informativa inviata a mezzo posta ordinaria (nota di cortesia).

Per effettuare l’iscrizione clicca QUI

 

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Pagamenti

CHI DEVE PAGARE

Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i  residenti nella Provincia autonoma di Trento  che risultano intestatari di veicoli , nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa. 

In caso di  compravendita , la data di scadenza del bollo non varia, pertanto se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente pagarlo alla scadenza successiva.

Per l’auto acquistata usata presso un  rivenditore  che ha attivato il  regime di esenzione , si debbono applicare le medesime regole valide per l’immatricolazione delle auto nuove.  

Nel caso in cui un autoveicolo venga  venduto  nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l' acquirente .

Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le medesime regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione (si veda la sezione "Il primo bollo per l'auto nuova").

 

Gli intestatari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo c.d."fiscale" (art. 86 D.P.R. n. 602/1973), sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica eventualmente non versata. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2017 ha chiarito che il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione (c.d. fermo "fiscale") NON ha effetto interruttivo sull'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Solamente il fermo amministrativo disposto dall'autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale (art. 214 D.Lgs. 285/1992) fa venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

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QUANDO PAGARE

La tassa automobilistica deve essere pagata entro la fine del mese successivo a quello di scadenza (ad es.  si paga  entro la fine del mese di maggio il bollo con scadenza aprile).

In caso di prima immatricolazione, in Provincia di Trento è sempre possibile pagare il "primo bollo" entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.

Se l'ultimo giorno utile per pagamento  cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

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QUANTO PAGARE - AUTOVEICOLI

  1. TARIFFE ORDINARIE
  2. VEICOLI ECOLOGICI
  3. AUTO NUOVA
  4. AUTO USATA

1. POTENZA ESPRESSA IN kW Se la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kW (kilowatt), da individuare sulla carta di circolazione del veicolo nella sez. 2 riquadro motore, i kW vanno moltiplicati, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi riportati rispettivamente - per categoria di veicoli e periodicità - nella sottostante tabella.

2. POTENZA ESPRESSA IN CV Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i kW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in CV (cavalli vapore), indicata nella pagina 2 o 3 della carta di circolazione, per gli importi riportati nella medesima tabella sottostante.

Dal primo gennaio 2007 sono in vigore le tariffe approvate con la legge finanziaria dello Stato per il 2007 (L. 27/12/2006 n° 296) che tengono conto della classe di inquinamento Euro 0, Euro 1, 2, 3 e 4.

 

TARIFFE:

TIPO DEL VEICOLO Valore annuo del kW espresso in euro
Valore annuo del CV espresso in euro 1 CV = 0,736 kW

Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare

Per pagamenti frazionati

Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare

Per pagamenti frazionati

1) AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

       

EURO 0

Fino a 100 kW o 136 CV

3,00

3,09

2,21

2,27

EURO 0

Oltre 100 kW o 136 CV

Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,50

4,59

3,31

3,78

EURO 1

Fino a 100 kW o 136 CV

2,90

2,99

2,13

2,20

EURO 1

Oltre 100 kW o 136 CV

Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,35

4,48

3,20

3,30

EURO 2

Fino a 100 kW o 136 CV

2,80

2,88

2,06

2,12

EURO 2

Oltre 100 kW o 136 CV

Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,20

4,33

3,09

3,19

EURO 3

Fino a 100 kW o 136 CV

2,70

2,78

1,99

2,05

EURO 3

Oltre 100 kW o 136 CV

Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,05

4,17

2,98

3,07

EURO 4 e EURO 5

Fino a 100 kW o 136 CV

2,58

2,66

1,90

1,96

EURO 4 e EURO 5

Oltre 100 kW o 136 CV

Per ogni kW/CV aggiuntivo

3,87

3,99

2,85

2,94

EURO 5 a partire dal 2013

riduzione del 20% rispetto alle tariffe EURO 4

       

EURO 6 a partire dal 2019

riduzione del 24% rispetto alle tariffe EURO 4

       

2) AUTOBUS:

2,94

3,03

2,16

2,23

3) AUTOVEICOLI  SPECIALI:

0,43

0,44

0,32

0,32

 

Le nuove tariffe non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. Per tali veicoli pertanto si applicano le seguenti tariffe.  

CLASSE

Potenza in

Euro

per 4 mesi

Euro

per 8 mesi

Euro

per 12 mesi

AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO PERSONE E COSE

KW

CV

=

=

=

=

2,58

1,90

AUTOBUS

KW

CV

1,01

0,74

2,02

1,49

2,94

2,17

AUTOVEICOLI SPECIALI (ES.: AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)

KW

CV

0,146

0,108

0,293

0,216

0,426

0,314

MOTOCICLI FINO A 11 KW CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI

TASSA FISSA

-

-

19,11

MOTOCICLI SUPERIORI A 11 KW

KW

-

-

19,11

(Fisse)

+ 0,88 per ogni kilowatt

  L'importo risultante a seguito del calcolo va arrotondato all'unità di Euro inferiore se la parte decimale dell'importo dovuto è inferiore a 50 cents, all'unità di Euro superiore negli altri casi. 

Per i veicoli che, pur immatricolati e reimmatricolati come autocarri, presentino codice carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei motori.  

 

Rimangono in vigore le esenzioni e le riduzioni previste dalla precedente normativa.

Il primo bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese d’immatricolazione (rilevata da carta di circolazione o dal foglio di via rilasciati dalla Motorizzazione). Se però l’immatricolazione è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento è l’ultimo giorno del mese successivo.

In ogni caso, IL MESE D'IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).

La Legge Provinciale 27 dicembre 2011 n. 18 (Legge Finanziaria Provinciale 2012), introducendo il comma 3-bis alla Legge Provinciale n. 10/1998, ha disposto che "Fermo restando l’obbligo del pagamento del tributo per l’intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purchè il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all’immatricolazione."

La disposizione in questione ha la finalità di non considerare sanzionabili i soggetti passivi nel caso di pagamento del primo bollo entro il termine (mese successivo all’immatricolazione) previsto dalla norma. La norma provinciale consente, con decorrenza 2012, di individuare la scadenza del pagamento del primo bollo nel mese successivo, a precindere dalla decade in cui è avvenuta l'immatricolazione. Conseguentemente, nessun aggravio verrà richiesto ai soggetti passivi, né a titolo di sanzioni né di interessi.

La tassa è dovuta per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre per le autovetture con potenza superiore ai 35 kW. Per le autovetture con potenza fino a 35 kW e per tutti i motoveicoli va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Per gli autocarri, gli autobus e gli autoveicoli speciali, va effettuato per un periodo minimo di due mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre. 

Tabella per il calcolo del primo bollo

Data immatricolazione

Data atto notarile

Data di annotazione al Pra di rientro in possesso

 

Auto fascia alta da 36 kW (o 48 CV)  

Auto fascia bassa fino a 35 kW (o 47 CV)

e motocicli superori a 11kW

 

Mese

Scadenza

Mesi

Scadenza

Mesi

Gennaio

Dicembre

12

Luglio

7

Febbraio

Dicembre

11

Gennaio anno successivo

12

Marzo

Dicembre

10

Gennaio anno successivo

11

Aprile

Dicembre

9

Gennaio anno successivo

10

Maggio

Aprile anno successivo

12

Gennaio anno successivo

9

Giugno

Aprile anno successivo

11

Gennaio anno successivo

8

Luglio

Aprile anno successivo

10

Gennaio anno successivo

7

Agosto

Aprile anno successivo

9

Luglio anno successivo

12

Settembre

Agosto anno successivo

12

Luglio anno successivo

11

Ottobre

Agosto anno successivo

11

Luglio anno successivo

10

Novembre

Agosto anno successivo

10

Luglio anno successivo

9

Dicembre

Agosto anno successivo

9

Luglio anno successivo

8

 

Per l’auto acquistata usata occorre distinguere l’acquisto da un privato dall’acquisto presso un rivenditore autorizzato.

Nell’uno e nell’altro caso, se l’auto acquistata usata è coperta da bollo in corso di validità, il primo pagamento da parte dell'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, con versamento da eseguire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

calcola il bollo annuale in base ai kW

 

Per l’auto acquistata usata presso un rivenditore che ha attivato il regime di esenzione, si debbono applicare le medesime regole valide per l’immatricolazione delle auto nuove.

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QUANTO PAGARE - MOTOVEICOLI

  1. CICLOMOTORI  
  2. MOTOCICLI
  3. MOTOCICLI NUOVI
  4. QUADRICICLI

L'importo della tassa di circolazione per i ciclomotori (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è di Euro 19,11.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio e può avvenire presso gli uffici postali, a mezzo apposito bollettino, e presso le rivendite di tabacchi abilitate indicando il n. di telaio del veicolo.

Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.

In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre).

Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.

Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.

 

Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

Dal primo gennaio 2007 sono in vigore le nuove tariffe per i motocicli approvate con D.L. 3/10/2006 nr. 262, convertito con la L. 24/11/2006 nr. 286, che tengono conto della classe di inquinamento Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche

Tariffe

  EURO 0

Fino a 11 kw euro 26.

Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza

  EURO 1

Fino a 11 kw euro 23.

Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza

  EURO 2

Fino a 11 kw euro 21.

Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza

  EURO 3

Fino a 11 kw euro 19,11.

Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza

calcola il bollo annuale in base alla targa

calcola il bollo annuale in base ai kw

Il pagamento va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Per il calcolo dei mesi e della scadenza si veda la Tabella per il calcolo del primo bollo.

Il primo bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese d’immatricolazione (rilevata da carta di circolazione o dalla carta provvisoria di circolazione rilasciate dalla Motorizzazione).

Se però l’immatricolazione è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento è l’ultimo giorno del mese successivo.

In ogni caso, IL MESE D’IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).

 

Esempio: se un motociclo Euro 3 di 15 kW è stato immatricolato il 10 maggio, il primo bollo deve essere pagato entro il 31 maggio, per un periodo di nove mesi, con scadenza GENNAIO dell'anno successivo.(Euro 19,11+ 0,073*9 mesi*15kW = Euro 29).

I quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg) sono tecnicamente equiparati ai ciclomotori (hanno gli stessi limiti di velocità e cilindrata) e questo vale anche ai fini del bollo,per cui si applicano a questi veicoli le stesse regole illustrate poco sopra per i ciclomotori (vedere la sezione IL BOLLO PER I CICLOMOTORI). Tuttavia, dal 1° gennaio 2003, tali quadricili sono soggetti ad una tariffa più alta rispetto a quella dei ciclomotori: 50 euro su tutto il territorio nazionale.

 

Attenzione : la tariffa di 50 euro si applica esclusivamente ai quadricicli leggeri. Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei tre requisiti necessari per entrare nella categoria dei "leggeri"), continuano a valere gli importi e le regole dei motocicli.

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DOVE PAGARE

Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5-bis, del DL 179/2012, il pagamento della tassa automobilistica va effettuato attraverso la piattaforma pagoPA, sistema sicuro e trasparente per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, gestito da soggetti autorizzati da Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) che permette di calcolare e pagare il bollo sulla Regione di competenza fiscale del veicolo.

PagoPA è il nuovo sistema nazionale dei pagamenti creato per il tramite dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), nell’ambito del complessivo processo di innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione, previsto dal Codice per l’Italia digitale (CAD). AgID ha introdotto la piattaforma denominata “Nodo nazionale dei pagamenti”, per gestire in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, l’intero ciclo di vita dei pagamenti. Al “Nodo nazionale dei pagamenti” sono collegati, da un lato, obbligatoriamente, le pubbliche amministrazioni e, dall’altro, i soggetti, certificati da AgID, che offrono un servizio di pagamento (prestatori di servizi di pagamento, in breve PSP).

Per ulteriori informazioni: www.agid.gov.it

La tassa automobilistica provinciale può essere pagata presso:

 

DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Gli sportelli ACI abilitati alla riscossione sono:

Con l’adesione a PagoPa da parte delle pubbliche amministrazioni il costo delle commissioni per l’operazione di pagamento è determinato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) e posto a carico dell’utente.

 

AGENZIE DI PRATICHE AUTO DEL CONSORZIO SERMETRA

Le agenzie abilitate alla riscossione sono:

Con l’adesione a PagoPa da parte delle pubbliche amministrazioni il costo delle commissioni per l’operazione di pagamento è determinato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) e posto a carico dell’utente.

 

INTERNET

Il pagamento della tassa auto può essere effettuato accedendo direttamente alla piattaforma PagoPA - paga la Tassa Auto

Dal 1 gennaio 2018 è attivo il servizio denominato pagoBollo che è stato progettato e realizzato in collaborazione fra l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Automobile Club d’Italia (ACI), con il supporto del team per la trasformazione Digitale del Governo Italiano. Pago Bollo è un servizio completamente integrato con il sistema pagoPA e ne costituisce l’estensione funzionale specializzata alla gestione dei pagamenti relativi alla tassa automobilistica.

 

HOME BANKING

Per poter utilizzare questa modalità di pagamento è necessario verificare con la propria banca la disponibilità del servizio.

 

UFFICI POSTALI

Il pagamento presso gli uffici postali può essere effettuato:

- con procedura automatizzata on-line allo sportello, compilando l'apposito modulo disponibile presso tutti gli uffici. Il sistema di riscossione on-line garantisce il collegamento diretto all'archivio delle tasse automobilistiche;

- con  bollettino di conto corrente postale numero 3384 intestato a TRENTINO RISCOSSIONI SPA-TASSE AUTO PROV. AUT. DI TRENTO prestando attenzione ad indicare in modo chiaro e leggibile la targa del veicolo, la tipologia di veicolo, la scadenza di pagamento, la copertura dei mesi di validità, le generalità ed il codice fiscale del proprietario del veicolo.

 

TABACCAI

Al fine di garantire al contribuente la capillarità dei punti di riscossione il pagamento della tassa è consentito presso i tabaccai autorizzati.

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IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento Trentino Riscossioni Spa attiverà tutte le procedure previste dalla legge. Clicca qui per il dettaglio.

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Normativa

Legge istitutiva della tassa automobilistica provinciale e regolamento di esecuzione:

- art. 4 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

- D.P.G.P. 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg .

 

DISABILI

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale particolari categorie di soggetti disabili in presenza di determinati requisiti. L’esenzione può riguardare autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporto specifico, motocarrozzette, motocicli, motoveicoli per trasporto specifico.

Requisiti: 1. Esenzione a favore di disabili con ridotte capacità motorie (art. 8 L. 27.12.1997, n. 449)

a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

b. adattamento del veicolo: l’esenzione riguarda i veicoli adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale; l’esenzione spetta anche per i veicoli adattati per l’accompagnamento dei portatori di handicap.

c. Intestatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all’handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L’esenzione non è riconocsiuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.

 

2. Esenzione a favore di non vedenti o sordomuti (art. 50della L. 21.11.2000, n. 342)

a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

b. intestatatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all’handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L’esenzione non è riconocsiuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.

c. non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.

 

3. Esenzione a favore di soggetti con handicap psichico o mentale (art. 30, c. 7, della L. 388/2000)

a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

b. gravità: l'handicap deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

c. intestatatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all’handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L’esenzione non è riconocsiuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.

d. non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.

 

 

4. Esenzione a favore di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, c. 7, della L. 388/2000)

a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

b. gravità: invalidi con grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. La gravità dell’handicap è documentata dal verbale della commissione di cui alla L.104/92 art.3 comma 3.

c. intestatatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all’handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L’esenzione non è riconocsiuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.

d. non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.

 

 

Procedura per ottenere l’esenzione: La domanda di esenzione deve essere presentata all'Ufficio provinciale dell'ACI di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, incaricato di curarne l'istruttoria per conto della Provincia e di provvedere alle successive comunicazioni ai richiedenti. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione negli anni precedenti non sono obbligati a ripresentarla, se perdurano le condizioni di esonero. Devono essere invece comunicate tempestivamente all'ACI - Ufficio Provinciale di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, eventuali passaggi di proprietà o demolizioni inerenti al veicolo esentato.

Per il veicolo (uno solo) di cui si vuole ottenere l'esenzione deve essere presentata la seguente documentazione: copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari; copia della patente speciale (a meno che non si tratti di veicoli adattati per l'accompagnamento del disabile); copia del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica locale, ai sensi della legge 104/92, da cui risulta che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

 

Il modello per richiedere l'esenzione è disponibile nella sezione "Modulistica/Circolari".

 

REQUISITI PER L'ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE

 

Normativa
Tipo di veicolo
Tipo di invalidità
Richiedente

ART. 8 LEGGE 27/12/1997 n. 449

Adattamento del veicolo

Cilindrata fino a 2000 per benzina e 2800 per diesel

PROBLEMI MOTORI PERMANENTI

disabile che guida con patente speciale che prescrive gli adattamenti da riscontrare sul veicolo disabile fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo che deve essere adattato disabile senza patente intestatario del veicolo adattato al trasporto

ART. 50 LEGGE 21/11/2000 n. 342

 

NESSUN adattamento del veicolo

Cilindrata fino a 2000 per benzina e 2800 per diesel

NON VEDENTI e SORDOMUTI

 

Sordomuti e non vedenti intestatari del veicolo

Sordomuti o non vedenti che sono fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo

Art. 30 LEGGE 23 /12/2000 n. 388

NESSUN adattamento del veicolo

Cilindrata fino a 2000 per benzina e 2800 per diesel

Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ai sensi legge 104/92) o soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art.30 c.7 L. 388/00)

Condizione essenziale per fruire dell'esenzione è che i mezzi siano intestati ai portatori di handicap o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico .

 

Per ulteriori informazioni è disponibile la guida dell'Agenzia delle Entrate inerente le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nella sezione "Modulistica/Circolari".

FURTO E DEMOLIZIONE (art. 4 comma 6bis LP 11.09.1998, n. 10)

L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica viene meno in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonzione spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento e che, entro 60 giorni dalla consegna o dal furto, sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

Esempio: scadenza della tassa dicembre 2006. a) se il furto regolarmente denunciato o la demolizione ufficialmente certificata sono avvenuti entro il 31 gennaio 2007 (termine di pagamento), la tassa automobilistica non è dovuta ed è possibile chiedere il rimborso dell’intero importo eventualmente già versato. b) se il furto o la demolizione sono avvenuti il 1° febbraio 2007 (quando il termine di pagamento è il 31 gennaio), la tassa automobilistica è dovuta per l’intero periodo tributario.

La Legge Provinciale 27 dicembre 2011 n.18 (Legge Finanziaria provinciale 2012) ha modificato il comma 3 dell’art. 4 della L.P. 11/09/1998 n.10, in maniera tale da prevedere che, con regolamento, possano essere previsti nuovi casi e modalità di rimborso. Con delibera di Giunta Provinciale sono state autorizzate le modifiche al regolamento della tassa auto per prevedere i rimborsi parziali. Dopo l’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 dicembre 1998, n.42-114/leg è inserito l’art. 7 bis rubricato rimborso parziale.

Questa nuova ipotesi di rimborso trova applicazione nei casi di:

• rottamazione, certificata ai sensi del DLgs. 209/2003 e successive modificazioni;

• esportazione all’estero;

• perdita di possesso per furto

I periodi tributari interessati sono quelli decorrenti da gennaio 2013; sono altresì ricomprese le periodicità a cavallo d’anno tra il 2012 ed il 2013, se interessate da eventi interruttivi verificatisi dal 1° gennaio 2013.

I periodi tributari devono essere di competenza della Provincia Autonoma di Trento.

 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.

VEICOLI STORICI

1. Veicoli ultratrentennali

L’art. 63 della Legge n. 342/2000, così come modificata dall’art. 1, comma 666 della Legge n. 190/2014, stabilisce che sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il 30° anno dalla data di costruzione, o in mancanza di tale informazione dalla data di prima immatricolazione. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli

 

2. Veicoli ultraventennali

L’art. 1 comma 666 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) intervenendo sull’art. 63 della L. n. 342/2000 ha abrogato i commi 2 e 3 del medesimo articolo sopprimendo il regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli ventennali di   interesse storico e collezionistico. La Legge Provinciale 3 giugno 2015, n. 9 “ Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)” , ha integrato l’art. 4 della Legge Provinciale n. 10/1998 prevedendo al comma 6 sexies che:

dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri:

  • Automotoclub storico italiano;
  • storico Lancia;
  • italiano Fiat;
  • italiano Alfa Romeo;
  • storico Federazione motociclistica italiana;
  • registro storico dell'Automobile club d'Italia.

In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.

 

Procedura per ottenere l’esenzione

I proprietari dei veicoli di età compresa tra i 20 e i 30 anni dovranno inviare all’ACI, in via Brennero 98 – 38122 Trento la seguente documentazione:

  • modello di richiesta compilato   (dove viene indicato che il proprio veicolo beneficia delle agevolazioni previste dall’art. 4, comma 6-sexies L.P. 11/9/1998 n.10 )
  • copia del certificato di iscrizione in uno dei registri succitati
  • copia della carta di circolazione;

A decorrere dal 1 gennaio 2015, a seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della L. n. 342/2000 e dell’introduzione del comma 6 sexies all’art. 4 della L.P. n. 10/1998, anche i motoveicoli (così come previsto per le autovetture) per beneficiare del regime di esenzione devono essere in possesso del certificato di iscrizione rilasciato da uno dei registri sopra indicati.

VEICOLI CONSEGNATI AI CONCESSIONARI PER LA RIVENDITA

Fino al III° quadrimestre 2021 per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare, presso le delegazioni ACI operanti nel territorio della Provincia di Trento, gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Attenzione! Con Legge provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021 è stato disposto il venir meno dell'obbligo di comunicazione dei veicoli acquisiti dai concessionari ai fini della successiva rivendita tramite l’invio degli elenchi quadrimestrali, e di versamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del D.L. n. 953/82.

Dal 1° gennaio 2022 la minivoltura è l'atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori autorizzati di veicoli. In particolare,  per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita con atto di vendita sottoscritto dal 1° gennaio 2022 l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto tramite minivoltura nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), entro il termine di cui all’articolo 94, comma primo del Codice della Strada (60 giorni). 

Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro 60 giorni dall'atto di vendita, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla  data dell'acquisizione  del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre i 60 giorni, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla  data della trascrizione al PRA . Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione al PRA.

La sospensione del pagamento della tassa automobilistica dura finché per il veicolo non sia presentata una formalità di trasferimento di proprietà a soggetto diverso dal concessionario; inoltre è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova. 

  • L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica sorge all'atto della prima iscrizione (o della iscrizione di veicolo usato senza minivoltura) dei veicoli. Di conseguenza il primo bollo auto deve essere sempre corrisposto (esempio i veicoli immatricolati di proprietà dei rivenditori a Km zero).
  • Il trasferimento del veicolo con minivoltura tra rivenditori della provincia di Trento non interrompe il regime di sospensione.
  • Per poter porre in sospensione i veicoli già intestati al rivenditore come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita, deve essere presentata al PRA una minivoltura dal rivenditore a se stesso, sulla base della dichiarazione del proprietario relativa al cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”.
  • Per poter porre in sospensione i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso, sulla base della dichiarazione del proprietario relativa al cambio d'uso da “locazione senza conducente” a “uso privato”.

VEICOLI INTESTATI AD ASSOCIAZIONI ONLUS (art. 17 DPR n. 39/1953, D.P.G.P. 2 aprile 2002, n. 6-96/Leg.)

Il D.P.R. 05.02.1953, n. 39, all’art. 17, elenca tutti i veicoli che possono godere dell’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica. Alla lett. F sono inseriti “gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti d’apposita licenza”.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa, fra gli autoveicoli elencati alla lettera f) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, si intendono compresi gli autoveicoli adattati per il trasporto di persone bisognose di cure, di proprietà di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cooperative sociali e di associazioni senza scopo di lucro

Per ottenere l’esenzione deve presentata domanda di esenzione all'ACI di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento

 

L’Associazione inoltre è tenuta a comunicare l’eventuale vendita, radiazione o perdita di possesso del veicolo, evento che determina la fine dell’esenzione.

ESENZIONI VEICOLI CON ALIMENTAZIONE MISTA METANO/BENZINA, GPL/BENZINA, ELETTRICO/ BENZINA A IDROGENO O IBRIDA ELETTRICA E TERMICA - FINO AL 31/12/2021

La legge finanziaria provinciale per il 2011 (L.P. 27 dicembre 2010, n.27) ha introdotto l’esenzione per il triennio 2011-2013 per i veicoli con sistema di alimentazione a metano, gpl, elettrico, pur dotati di serbatoio a benzina di qualsiasi capacità, immatricolati nuovi dal 29/12/2010. La legge finanziaria provinciale per il 2012 è intervenuta a modificare l’esenzione introdotta con la finanziaria dell’anno precedente. In particolare, il periodo agevolato è stato esteso a 5 anni, da calcolare quali 60 mesi di calendario, analogamente a quanto previsto per i veicoli esclusivamente elettrici dall’art. 20 del DPR 5/2/53 n. 39. Per assicurare omogeneità e semplicità amministrativa, ai fini della gestione del ruolo dei veicoli che godono della nuova agevolazione provinciale, fatte salve le problematiche relative al passaggio tra regioni, trovano applicazione le medesime regole applicabili all’esenzione prevista dalla normativa nazionale citata.

I titolari dei veicoli immatricolati nuovi tra il 29 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010 che, in base alla precedente disciplina, erano tenuti a versare il primo bollo, saranno rimborsati

La legge finanziaria provinciale per il 2013 (L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, art. 13) è intervenuta aggiungendo al comma 6-ter dell'art. 4 della L.P. 10/1998 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'esenzione verrà applicata per i primi 5 anni ai veicoli immatricolati nuovi.

Ai sensi della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, si intende per "veicolo elettrico ibrido" un veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell’energia installate a bordo:

a) un carburante di consumo;

b) un dispositivo di accumulazione dell’energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano/generatore ecc).

L’esenzione quinquennale per i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica è applicata ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Trento fino al 31 dicembre 2021.

ESENZIONI VEICOLI ECOSOSTENIBILI - DAL 1° GENNAIO 2022

Con Legge provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento ha emanato nuove regole: gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue:

 

 

Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione, nella Provincia Autonoma di Bolzano o all'estero, entrati nella competenza della P.A. di Trento dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della P.A. di Trento.

ESENZIONE VEICOLI ELETTRICI

L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 prevede per autoveicoli e motocicli nuovi, azionati da motore elettrico, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il periodo di cinque anni. Per i veicoli elettrici, alla fine del periodo di esenzione, si deve corrispondere la tassa pari ad un quarto per gli autoveicoli, mentre per i rimanenti veicoli elettrici (motocicli, ciclomotori, motocarri, ecc.) la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

RIDUZIONI

La delibera della Giunta Provinciale n. 2866 del 27/12/2012, con la quale è stata data attuazione al comma 5 dell'art. 4 della L.P. n. 10/1998, così come sostituito dall'art. 13 della L.P. n. 25/2012, ha disposto la riduzione del 20% delle tariffe della tassa automobilistica provinciale per gli autoveicoli appartenenti alla classe di inquinamento Euro 5 e superiore, a decorrere dai versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Modalità di applicazione : La riduzione si applica alla tariffa annua unitaria prima della moltiplicazione per i kW o Cv. L'eventuale sovrattassa diesel va aggiunta all'importo già ridotto.

 

TIPO DI VEICOLO

AMMONTARE DELLA RIDUZIONE

Autoveicoli appartenenti alla classe di inquinamento Euro 5 e superiore, a decorrere dai versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2013.

del 20%

Autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentati esclusivamente a gpl o a gas metano, se dotati di meccanismi conformi alle direttive n.91/441, 91/542 e successive modificazioni.

del 75%

Autoveicoli azionati con motore elettrico

del 75%

la riduzione si applica decorso il quinquennio di esenzione di cui all'art. 20 T.U. 39/53

Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza

del 75%

Autovetture adibite a noleggio di rimessa

del 50%

Autovetture adibite a scuola guida

del 40%

Autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea.

di un terzo (33,33%)

Autoveicoli adibiti al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio e carribotte per la vuotatura dei pozzi neri

del 50%

Non si applica agli automezzi tassati sugli assi, cioè con peso superiore alle 12 t.

Autoveicoli per il trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente

del 20%

 

 

RIDUZIONE DELLA SOVRATTASSA DIESEL

Furgoni e doppi cabinati (con motore diesel non ecologico) per uso promiscuo, di proprietà di imprese e con portata netta non inferiore ai 6 quintali del 50%

Autovetture per servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa del 50%.

 

La sovrattassa diesel è stata abrogata dal 1° gennaio 2005.

RIMBORSI

Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto entro tre anni decorrenti dalla data del versamento (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg Art. 7, comma 3). Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00 (art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

 

Viene concesso nei seguenti casi: - se è stato effettuato un doppio pagamento dal medesimo soggetto in relazione allo stesso veicolo; - se è stato effettuato un pagamento in eccesso; - se è stato effettuato un pagamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso. Alla domanda di rimborso deve essere allegato l’originale della ricevuta in caso di rimborso totale ovvero la copia in caso di rimborso parziale.

 

Ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.G.P. 21 dicembre 1998, n. 42-114-Leg è ammesso il rimborso parziale della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso:

a) rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209; b) esportazione all'estero; c) perdita di possesso per furto. Tali eventi interruttivi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro.

 

Le domande di rimborso , redatte in carta libera, devono essere indirizzate a: Automobile Club d’Italia Via del Brennero 98 – 38100 Trento oppure presentate presso Delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Automobilistiche SERMETRA

 

ATTENZIONE: A seguito dell’adozione dell’articolo 1, comma 847, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008 e fino al 31 dicembre 2018. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2019 il contribuente che ha effettuato erroneamente il pagamento della tassa automobilistica presso altra Regione/Provincia Autonoma, dovrà provvedere ad attivare presso quest’ultima la richiesta di rimborso del versamento e, contestualmente, versare quanto dovuto alla Provincia Autonoma di Trento.

 

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Controlli

Accertamento

L’accertamento del regolare assolvimento della tassa automobilistica provinciale è svolto da Trentino Riscossioni S.p.A. a mezzo dei propri uffici o tramite l’affidamento a terzi anche sulla base di segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo.

In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento vengono attivate le procedure amministrative per il recupero della tassa non assolta.

Tramite ACI sono inviati ai contribuenti interessati delle comunicazioni denominate “avvisi bonari” per la soluzione bonaria dei versamenti che risultano non effettuati, ovvero effettuati in modo errato.

Ai contribuenti che in seguito all'invio dell'avviso bonario non hanno regolarizzato la propria situazione tributaria verrà notificata da Trentino Riscossioni S.p.A. l'ingiunzione fiscale.

I contribuenti che riceveranno l'ingiunzione fiscale possono regolarizzare la propria posizione pagando l'importo ivi indicato oppure, al fine di promuovere un riesame nel merito dell’atto, presentare deduzioni, su carta libera, sulla base delle quali la Società potrà provvedere in via di autotutela all’annullamento dell’atto qualora sussista l’illegittimità o l’infondatezza dello stesso ( art. 2 quarter del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656).

Inoltre, è facoltà del contribuente presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, alla Commissione tributaria di 1° grado di Trento, via Vannetti, 15, con le modalità indicate negli artt. 19 - 21 del D. Lgs. n.546/92. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa (art. 17 bis D. Lgs. 546/1992). Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l’accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, a pena di inammissibilità.

Si avverte che il ricorso non sospende la riscossione del tributo, salvo che, a seguito di domanda motivata proposta nello stesso ricorso o con successiva istanza, la Commissione Tributaria di 1° grado di Trento disponga la sospensione.

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Ravvedimento operoso

In caso di ravvedimento operoso, sull’importo della tassa non versata sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.  

Per poter beneficiare dell’istituto del ravvedimento è necessario effettuare il pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e del comma 1, dell’art. 11 bis della legge provinciale n. 3/2000, il contribuente ha diritto ad una riduzione della sanzione se regolarizza la sua posizione prima della notifica di atti impositivi:

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo , se il versamento viene regolarizzato  entro 15 giorni  (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento,  più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima , se il versamento avviene  entro 30 giorni (ravvedimento breve)  dalla scadenza del termine utile per il pagamento,  più gli interessi legali giornalieri 
  • una sanzione pari all'1,67% , se il versamento avviene  dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno  dalla scadenza del termine  (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri 
  • una sanzione pari al 3,75% , se il versamento avviene  dopo il novantesimo giorno e fino alla notifica dell'ingiunzione fiscale di pagamento   (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri 

L'art. 11 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 ha esteso il termine previsto dall'art. 13, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento entro l'anno) fino alla notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. In nessun caso il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa al ravvedimento.

 

SANZIONI RIDOTTE – art. 13 D.lgs 472/1997

 

INTERESSI

Oltre alla tassa e alla sanzione vanno versati, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza, anche gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, nella misura del:

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