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TARSU - TIA - TARES

  1. Introduzione
  2. Pagamenti
  3. Normativa

Introduzione

TARSU

La TARSU consiste in una prestazione pecuniaria di natura fiscale che ogni singolo soggetto deve onorare per coprire il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Il presupposto di applicazione consiste nel detenere o occupare locali od aree suscettibili di produrre rifiuti. Nel caso di immobili locati, quindi, il soggetto passivo non è il proprietario, ma il locatario in quanto detentore dell’immobile. Il soggetto attivo della TARSU è il Comune che svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. L’attitudine alla produzione dei rifiuti è stata valutata dal legislatore mediante la definizione di coefficienti rigidi di produzione di rifiuti differenziati a seconda dell’uso delle superfici occupata. Ne deriva che, sostanzialmente, a parità di destinazioni d’uso, la commisurazione della TARSU si basa sulla superficie occupata dal soggetto detentore, con la presunzione legale di produzione di rifiuti sulla totalità della superficie in questione. La TARSU veniva versata per anno solare sulla base di cartelle precompilate ed inviate ai cittadini con scadenze decise da ogni singolo comune.

TIA

A partire dal 2007 tutti i comini trentini hanno sostituito la TARSU con la TIA che si differenzia dalla TARSU essenzialmente per due motivi. Il primo è costituito dalla natura del prelievo che non ha più natura fiscale, ma patrimoniale con conseguente applicazione dell’IVA (in realtà la questione è dibattuta sia a livello di dottrina, sia a livello di giurisprudenza, ciononostante in tutti i comuni trentini la TIA è riscossa mediante fattura e con applicazione di IVA). Il secondo è costituito dalla modalità di commisurazione del prelievo che non è più costituita unicamente dalla superficie occupata, ma anche dalla numerosità del nucleo familiare. La commisurazione della TIA può essere effettuata o mediante coefficienti differenziati a seconda della destinazione d’uso dei locali (cosiddetta TIA presuntiva), n molti casi, però, il criterio della superficie è stato abbandonato e sostituito dal conteggio della reale quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza (cosiddetta TIA puntuale). Per l’applicazione di quest’ultima modalità di commisurazione della TIA è necessario che sia operativa una tecnologia di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza.

TARES

A partire   dal 1° gennaio 2013 gli enti locali devono applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) o, in alternativa, nel caso in cui operi un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere   l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. La normativa di base è contenuta nell’art. 14 del D.L. 201/2011. Nel primo caso La TARES rappresenta, nella sostanza, una continuità rispetto all’applicazione della TIA presuntiva, con la differenza che la TARES, in questo caso, costituisce un prelievo di natura tributaria. Nel secondo caso troverà applicazione il modello tariffario modificato da ultimo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012. In tal caso però la natura del prelievo è quella di corrispettivo . Nella sostanza si tratta di continuare ad applicare i criteri di commisurazione della TIA puntuale. A prescindere dalle scelte operate rispetto alle opzioni sopra illustrate, si deve comunque prevedere l’applicazione di una maggiorazione di natura tributaria pari a € 0,30 per ogni metro quadrato dei superficie calpestabile dei locali, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli stessi. Un ruolo essenziale nella disciplina dell’entrata in questione sarà assunto dai regolamenti comunali che dovranno essere adottati entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni. Attualmente tale termine risulta fissato al 31 marzo 2013.

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Pagamenti

CHI DEVE PAGARE

Tutti coloro che occupano o detengono locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

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QUANTO PAGARE

L’importo da pagare è definito nella fattura che Trentino Riscossioni invia per conto dell’ente impositore (Comune, comunità, Consorzio, Azienda Speciale). L’avviso di pagamento reca sempre in prima pagina l’importo complessivo da corrispondere mentre nelle pagine successive viene dettagliato il calcolo dell’importo. La normativa prevede inoltre, ove possibile, che ogni contribuente possa calcolare autonomamente, attraverso le singole voci presenti in fattura, il totale indicato nell’avviso. Per questo motivo assieme alla fattura viene sempre allegato il listino delle tariffe deliberato dal consiglio comunale.

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QUANDO PAGARE

Ogni fattura prevede un’apposita sezione in cui sono indicate la/e data/e di scadenza. Nel caso una fattura preveda il pagamento in più rate è possibile saldare il documento alla scadenza della prima rata.

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COME E DOVE PAGARE

Le modalità di pagamento delle fatture sono:

BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA

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ADDEBITO AUTOMATICO IN CONTO – RID

Clicca qui   per maggiori informazioni

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IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento Trentino Riscossioni Spa attiverà tutte le procedure previste dalla legge. Clicca qui per il dettaglio.

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ACCERTAMENTO

L'accertamento tributario consiste nell'identificare i casi di evasione o elusione dal pagamento di tributi. L’attività di accertamento è svolta da Trentino Riscossioni in collaborazione con il Comune interessato. L’obiettivo che ci si pone, infatti, non consiste soltanto nel massimizzare le entrate, ma essenzialmente nel rendere più equo possibile il prelievo in questione. L’esistenza di sacche di evasione non comporta soltanto conseguenze di natura finanziaria, ma anche l’applicazione di tariffe ed aliquote che vanno a pesare maggiormente sui contribuenti che versano correttamente il dovuto in osservanza della legislazione vigente. Eliminare questa distorsione comporta un prelevamento più equamente distribuito in relazione alle disposizioni di legge che devono essere applicate e quindi un miglioramento in termini di equità prima ancora che di puri e semplici introiti monetari. In una prospettiva di medio termine, l’individuazione dell’evasione può consentire anche una diminuzione delle tariffe o delle aliquote attuando il principio “pagare tutti per pagare meno”. Si deve osservare che l’attività di accertamento tributario è effettuata da Trentino Riscossioni in collaborazione con il Comune affidatario che mantiene la funzione e, di conseguenza, la possibilità di emettere o meno l’avviso proposto dalla società.

In materia di TARSU/TIA Trentino Riscossioni effettua l’attività di accertamento e verifica, pur in presenza di entrate di natura diversa. L’accertamento viene svolto confrontando le superfici utilizzate per il pagamento del cespite, generalmente dichiarate dal singolo cittadino, con quelle rilevate attraverso l’utilizzo delle planimetrie catastali degli immobili. Al fine di evitare l’emissione di documenti non corretti e di integrare le informazioni reperite nelle banche dati disponibili, precedentemente all’emissione di avvisi (in caso di TARSU) e di fatture integrative (in caso di TIA) vengono effettuati degli appuntamenti con i contribuenti finalizzati ad illustrare quanto riscontrato ed a “concordare” le differenze di superficie eventualmente riscontrate. Questo sistema operativo ha sostanzialmente permesso, fino ad ora, di azzerare il contenzioso.

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Normativa

Di seguito si elencano le principali normative di riferimento

TARSU

D.Lgs   507/1993 e modificazioni successive.

TIA

D.Lgs   22/1997 , DPR . 158/1999, Deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 31 dicembre 2005 e successive modificazioni.

TARES

D.L. 201/2011 (art. 14) e successive modificazioni.

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