TARSU
La TARSU consiste in una prestazione pecuniaria di natura fiscale che ogni singolo soggetto deve onorare per coprire il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Il presupposto di applicazione consiste nel detenere o occupare locali od aree suscettibili di produrre rifiuti. Nel caso di immobili locati, quindi, il soggetto passivo non è il proprietario, ma il locatario in quanto detentore dell’immobile. Il soggetto attivo della TARSU è il Comune che svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. L’attitudine alla produzione dei rifiuti è stata valutata dal legislatore mediante la definizione di coefficienti rigidi di produzione di rifiuti differenziati a seconda dell’uso delle superfici occupata. Ne deriva che, sostanzialmente, a parità di destinazioni d’uso, la commisurazione della TARSU si basa sulla superficie occupata dal soggetto detentore, con la presunzione legale di produzione di rifiuti sulla totalità della superficie in questione. La TARSU veniva versata per anno solare sulla base di cartelle precompilate ed inviate ai cittadini con scadenze decise da ogni singolo comune.
TIA
A partire dal 2007 tutti i comini trentini hanno sostituito la TARSU con la TIA che si differenzia dalla TARSU essenzialmente per due motivi. Il primo è costituito dalla natura del prelievo che non ha più natura fiscale, ma patrimoniale con conseguente applicazione dell’IVA (in realtà la questione è dibattuta sia a livello di dottrina, sia a livello di giurisprudenza, ciononostante in tutti i comuni trentini la TIA è riscossa mediante fattura e con applicazione di IVA). Il secondo è costituito dalla modalità di commisurazione del prelievo che non è più costituita unicamente dalla superficie occupata, ma anche dalla numerosità del nucleo familiare. La commisurazione della TIA può essere effettuata o mediante coefficienti differenziati a seconda della destinazione d’uso dei locali (cosiddetta TIA presuntiva), n molti casi, però, il criterio della superficie è stato abbandonato e sostituito dal conteggio della reale quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza (cosiddetta TIA puntuale). Per l’applicazione di quest’ultima modalità di commisurazione della TIA è necessario che sia operativa una tecnologia di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza.
TARES
A partire
dal 1° gennaio 2013 gli enti locali devono applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) o, in alternativa, nel caso in cui operi un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. La normativa di base è contenuta nell’art. 14 del D.L. 201/2011. Nel primo caso La TARES rappresenta, nella sostanza, una continuità rispetto all’applicazione della TIA presuntiva, con la differenza che la TARES, in questo caso, costituisce un prelievo di natura tributaria. Nel secondo caso troverà applicazione il modello tariffario modificato da ultimo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012. In tal caso però la natura del prelievo è quella di corrispettivo . Nella sostanza si tratta di continuare ad applicare i criteri di commisurazione della TIA puntuale. A prescindere dalle scelte operate rispetto alle opzioni sopra illustrate, si deve comunque prevedere l’applicazione di una maggiorazione di natura tributaria pari a € 0,30 per ogni metro quadrato dei superficie calpestabile dei locali, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli stessi. Un ruolo essenziale nella disciplina dell’entrata in questione sarà assunto dai regolamenti comunali che dovranno essere adottati entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni. Attualmente tale termine risulta fissato al 31 marzo 2013.