L'imposta provinciale di trascrizione è dovuta per tutte le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza sul territorio della provincia di Trento.
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L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico.
Al pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione e delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.
L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinato per tipo e potenza dei veicoli nonché, per le altre formalità di trascrizione, sulla base di un’apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale.
Tipo e potenza dei veicoli
Tariffa in euro
1
a) Motocarrozzette e trattrici agricole
€ 151,00
b) Autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 Kw.
c) Autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw.
per ogni Kw € 3,50
d) Autobus e trattori stradali oltre 110 Kw.
per ogni Kw € 1,70
e) veicoli a motore per trasporto di cose
fino 7 q.li
oltre 7 fino 15 q.li
oltre 15 fino 30 q.li
oltre 30 fino 45 q.li
oltre 45 fino 60 q.li
oltre 60 fino 80 q.li
oltre 80 q.li
€ 199,00
€ 290,00
€ 326,00
€ 381,00
€ 453,00
€ 520,00
€ 647,00
f) rimorchi per trasporto di cose
fino 20 q.li
oltre 20q.li fino 50 q.li
oltre 50 q.li
€ 266,00
€ 356,00
h) rimorchi per trasporto di persone
fino a 15 posti
da 16 a 25 posti
da 26 a 40 posti
oltre 40 posti
€ 230,00
€ 254,00
€ 302,00
€ 363,00
2
atti soggetti ad IVA
3
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di € 151,00
1,46%
4
formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di € 151,00
7,8%
5
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale
L'importo risultante a seguito del calcolo va arrotondato all'unità di Euro inferiore se la parte decimale dell'importo dovuto è inferiore a 50 centesimi, all'unità di Euro superiore negli altri casi.
Quando, in virtù dello stesso credito e dello stesso atto, devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, è dovuta una sola imposta.
L'imposta è corrisposta per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso l'Ufficio provinciale ACI - PRA.
Reintroduzione Ecoincentivi D.L. 13/01/03, n. 2
Sono previsti esoneri dal pagamento dell'imposta per formalità relative a veicoli di proprietà:
a) di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (gli adattamenti eseguiti sul veicolo devono risultare dalla carta di circolazione);
b) di soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a prescindere dall’adattamento del veicolo;
c) di soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo;
d) di persone non vedenti o sordomute;
e) dei familiari che hanno fiscalmente a carico i soggetti sopramenzionati.
Il nuovo comma 8-ter dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998 (introdotto dall’art. 9 comma 2 della L.P. 18/2011) prevede, dall’entrata in vigore della legge ( 29 dicembre 2011 ), un'agevolazione per le formalità connesse al trasferimento della proprietà di un veicolo in caso di successione ereditaria.
Se vi sono più eredi e uno solo di questi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:
· registrare l'atto di accettazione di eredità intestando il veicolo a nome di tutti gli eredi
· registrare l'atto di vendita delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi o dell'acquirente che diventerà unico intestatario.
È possibile (ma non necessario) presentare un unico atto contenente l'accettazione dell'eredità e la contestuale vendita del veicolo a favore di un erede o di un diverso acquirente.
In forza della nuova normativa provinciale, in caso di richiesta di trascrizione contestuale del doppio passaggio sopra descritto, l'imposta è dovuta solo per l'ultima formalità .
Per l'applicazione dell’agevolazione è necessario che:
· le richieste di formalità siano presentate entro i termini di legge;
Per l'applicazione dell’agevolazione non è necessario che:
· l'intestatario finale sia uno degli eredi.
L'imposta provinciale di trascrizione è stata istituita dall' articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 , in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dato che le tariffe originali erano espresse in lire, nel 2001 la delibera della Giunta Provinciale n. 2751 del 25 ottobre 2001 ha rideterminato le tariffe applicabili ai tributi provinciali convertendole in euro e confermandone gli importi a partire dal 1° gennaio 2002.
Infine la delibera della Giunta Provinciale n. 468 del 9 marzo 2012, ha confermato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige e fino al 31 dicembre 2016, le tariffe dell'imposta provinciale di trascrizione determinate dalla precedente deliberazione n. 2751. Le tariffe deliberate sono quelle esposte nella tabella presente nell’apposita sezione.
Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entrata in vigore il 28 dicembre 2011, ha disposto l'estensione della misura proporzionale della tariffa IPT per gli atti soggetti ad IVA a tutto il territorio nazionale.
Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998 (introdotto dall’art. 9 comma 2 della L.P. 18/2011) prevede che la Giunta provinciale possa modificare le tariffe IPT entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale e i limiti minimi previsti dalla deliberazione n. 2751 del 25 ottobre 2001. E’ previsto inoltre che, nelle more di una nuova deliberazione, rimangano in vigore le tariffe previste con la deliberazione citata. Dal momento che tale deliberazione fissa in 151 euro la tariffa per gli atti soggetti ad IVA, dall’entrata in vigore della norma provinciale (29 dicembre 2011) la tariffa IPT per gli atti soggetti ad IVA di competenza della provincia di Trento torna pari a 151 euro.
Il Regolamento dell’imposta provinciale di trascrizione è stato adottato con D.P.G.P. del 15 giugno 2000, n. 11-29/Leg.
La Provincia ha disciplinato con apposito regolamento (D.P.G.P. 15 giugno 2000, n. 11-29/Leg) la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell’imposta provinciale di trascrizione ed i relativi controlli, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso, nonché l’applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, il relativo contenzioso e le modalità per la concessione di eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
modello per l'istanza di rimborso
modello per la richiesta di esenzione