Il nuovo comma 8-ter dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998 (introdotto dall’art. 9 comma 2 della L.P. 18/2011) prevede, dall’entrata in vigore della legge (
29 dicembre 2011
), un'agevolazione per le formalità connesse al trasferimento della proprietà di un veicolo in caso di successione ereditaria.
Se vi sono più eredi e uno solo di questi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:
·
registrare l'atto di accettazione di eredità intestando il veicolo a nome di tutti gli eredi
·
registrare l'atto di vendita delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi o dell'acquirente che diventerà unico intestatario.
È possibile (ma non necessario) presentare un unico atto contenente l'accettazione dell'eredità e la contestuale vendita del veicolo a favore di un erede o di un diverso acquirente.
In forza della nuova normativa provinciale, in caso di richiesta di trascrizione contestuale del doppio passaggio sopra descritto, l'imposta è dovuta solo per l'ultima formalità
.
Per l'applicazione dell’agevolazione è necessario che:
·
le richieste di formalità siano presentate entro i termini di legge;
Per l'applicazione dell’agevolazione non è necessario che:
·
l'intestatario finale sia uno degli eredi.