L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, che ha stabilito la spettanza dell’imposta a favore della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.
Il predetto decreto ha attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di disciplinare con legge le procedure applicative dell’imposta, nonché di variare l’aliquota di imposta nel limite massimo di un punto percentuale.
In attuazione dei poteri attribuiti dal decreto n. 446/97, la Provincia autonoma di Trento è intervenuta con l’articolo 11, comma 1, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, per prevedere l’affidamento all’Amministrazione finanziaria dello Stato, mediante apposita convenzione, delle attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi.
L’Amministrazione provinciale è successivamente intervenuta in materia di IRAP disciplinando, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, la misura dell’aliquota del tributo con le proprie leggi:
Chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sono stati forniti dal Ministero delle Finanze con le circolari 4 giugno 1998, n.141/E e 12 novembre 1998, n. 263/E e dalla Provincia Autonoma di Trento con le circolari 17 maggio 2002, n. 1 - 18 giugno 2002, n. 2 e 9 giugno 2003, n.1.
Ulteriori informazioni relativamente all'imposta in oggetto, ai relativi adempimenti e alle modalità di versamento possono essere richiesti telefonicamente al Centro di Servizi delle Imposte al numero speciale: 164.74.
Si sottolinea che il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale - con Risoluzione 29 gennaio 2002, n. 1/DPF, nel richiamare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2001, n. 50/E, ha ribadito che poiché "la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate " la competenza a gestire gli interpelli compete necessariamente alla medesima Agenzia. Lo stesso principio deve valere, d'evidenza, anche per tutte le tipologie di quesiti relativi al tributo diversi da quelli concernenti la normativa provinciale (nello specifico, quindi le richiamate leggi provinciali 22 marzo 2001 n.3 , 3 1 dicembre 2001 n.11, 19 febbraio 2002 n.1, 11 giugno 2002 n.8, 30 dicembre 2002 n.15, 12 maggio 2004 n.4 e febbraio 2005 n.1 ).
Ove il quesito attenga invece ad aspetti della disciplina oggetto di intervento da parte della Provincia, può correttamente farsi riferimento a:
Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi 9 - 38122 Trento
Tel. 0461 - 495532
Fax 0461 - 495510