L’articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ha istituito il canone per l’occupazione di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma di Trento. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione del predetto articolo, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 26-106/Leg. di data 21 novembre 2007. Il Regolamento disciplina il canone, stabilendo in particolare l’ambito di applicazione, le esenzioni, i soggetti tenuti al pagamento, i criteri di determinazione del canone stesso, l’ammontare della tariffa base e le modalità di pagamento. A decorrere dalla medesima data è cessata l’applicazione nel territorio della Provincia della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), prevista dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
L’articolo 2-sexies, comma 6-bis della L.P. 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione) introdotto dall’art. 55, comma 2, della Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, ha inoltre disposto che, nel caso di occupazioni effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità di comunicazione elettronica, si applichino i criteri di determinazione del canone previsti dalla normativa statale ovvero dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 831 e 831-bis.
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Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione degli spazi e delle aree di seguito indicati o dal soggetto che occupa abusivamente tali spazi ed aree. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile funzionale alla viabilità della Provincia. Sono soggette al canone anche le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica altresì alle occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio dello Stato - ramo strade, per le quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di manufatti o di impianti, aventi durata non inferiore ad un anno. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti o impianti, di durata inferiore all’anno.
Per le occupazioni permanenti il canone va versato annualmente a Trentino Riscossioni SpA, via Jacopo Aconcio 6 – 38122 Trento, in unica soluzione, tramite avviso di pagamento pagoPA. L’avviso, recapitato direttamente al contribuente, contiene le indicazioni per il pagamento, l’importo dovuto, la scadenza e il dettaglio delle concessioni.
Determinazione del canone complessivo
La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando l'ammontare della tariffa base giornaliera o annua per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o lineari corrispondenti all'entità dell'occupazione, previsti dal D.P.P. 21 novembre 2007, n. 26-106/Leg.. Per le occupazioni temporanee l'importo giornaliero ottenuto, calcolato come sopra indicato, va moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione. Per occupazioni di durata inferiore alle ventiquattro ore l'importo giornaliero ottenuto va ripartito in base alle ore di effettiva occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni il canone è ulteriormente ridotto del 50 per cento. Per le occupazioni permanenti il canone dovuto per la prima annualità è ridotto del 50 per cento in caso di autorizzazioni o concessioni rilasciate nel corso del secondo semestre. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati il canone è ridotto del 30 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 50 metri quadrati e fino a 100 metri quadrati; è ridotto del 70 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 100 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati; è ridotto del 90 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 500 metri quadrati.
La tariffa base è aggiornata annualmente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2.
Particolari modalità di calcolo e corresponsione della tassa sono previste per le occupazioni permanenti di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio stradale e patrimonio indisponibile funzionale alla viabilità della Provincia da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
Per le occupazioni permanenti di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio stradale e patrimonio indisponibile funzionale alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento e al demanio dello Stato – ramo strade, realizzate da aziende esercenti reti o servizi di comunicazione elettronica è prevista la determinazione del canone ai sensi dei commi 831 e 831-bis dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
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